Altri strumenti di diritto internazionale
Convenzioni dell’ONU
L’ONU ha adottato nove convenzioni e otto protocolli aggiuntivi. Particolarmente rilevanti per le pari opportunità delle persone con disabilità sono i trattati seguenti:
- Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali
- Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
- Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
- Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Diritto del Consiglio d’Europa
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo contempla diverse disposizioni sulla parità di trattamento, la non discriminazione e la partecipazione alla vita della società che tutelano anche i diritti delle persone con disabilità. In particolare l’articlo 14 assicura loro la protezione dalla discriminazione. La Svizzera ha ratificato questo atto internazionale nel 1974, che è così direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico svizzero: singole persone possono adire il Tribunale federale o la Corte europea dei diritti dell’uomo se vengono lesi diritti loro garantiti dalla Convenzione.
- Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
- Persone con disabilità e Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in inglese e francese)
Diritto dell’Unione europea
Die Europäische Union (EU) spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie ist Vertragspartei der UN-Behindertenrechtskonvention und hat zahlreiche Regelungen zur Bekämpfung von Diskriminierung erlassen.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea protegge espressamente questi diritti:
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- L’articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella fondata su una disabilità.
- L’articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Benché la Svizzera non sia membro dell’UE, determinate norme del diritto europeo hanno un influsso sulla sua legislazione in materia di pari opportunità delle persone con disabilità.
