Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità
La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità è il primo trattato internazionale incentrato sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione riconosce la disabilità come parte della diversità umana. Il suo obiettivo è garantire a tutte le persone con disabilità la fruizione degli stessi diritti delle persone senza disabilità.
Quadro generale
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 a New York dall’Assemblea generale dell’ONU ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008. Oggi conta 186 Stati parte. I negoziati e i lavori di redazione sono iniziati nel 2002 e si sono conclusi nel 2006. Ad essi hanno preso parte anche le organizzazioni delle persone con disabilità: i diritti previsti dalla Convenzione si basano dunque sul loro punto di vista.
La Convenzione è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore nel nostro Paese il 15 maggio 2014. Con la ratifica, la Svizzera si impegna a eliminare gli ostacoli che incontrano le persone con disabilità, a proteggerle dalle discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e l’inclusione nella società civile.
Contenuto
La Convenzione non introduce nuovi diritti per le persone con disabilità, bensì concretizza e specifica la portata dei diritti fondamentali dei vari strumenti di tutela dei diritti umani, rapportandoli alla particolare situazione delle persone con disabilità. Lo scopo è permettere loro di esercitare i propri diritti nella stessa misura delle persone senza disabilità. La Convezione contempla quindi diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.
La Convenzione è rivolta in prima linea agli Stati parte e contiene perlopiù disposizioni di carattere programmatico che lasciano loro un ampio margine di manovra. Queste disposizioni non contengono diritti che i singoli individui possono far valere direttamente adendo le vie legali, bensì obiettivi che devono essere realizzati dagli Stati parte. Spetta infatti a questi ultimi adempiere progressivamente agli obblighi assunti in conformità alla Convenzione, integrandoli nelle legislazioni nazionali e impiegando le risorse a loro disposizione.
Campo d’applicazione e scopo
La Convenzione abbraccia tutti i settori in cui le persone con disabilità sono svantaggiate rispetto alle persone senza disabilità.
Il suo scopo è favorire, proteggere e garantire alle persone con disabilità il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, nonché promuovere il rispetto per la loro dignità intrinseca. La Convenzione si propone di incentivare le pari opportunità delle persone con disabilità, di eliminare ogni forma di discriminazione all’interno della società e di contribuire allo sviluppo di un gruppo di persone che, senza sostegno finanziario, sarebbero tra le più povere al mondo.
Disposizioni generali
I primi quattro articoli della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità contengono disposizioni generali. Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente lo scopo della Convenzione e le espressioni impiegate nel testo.
All’articolo 3 sono enunciati i principi generali che reggono l’orientamento della Convenzione. L’accento è posto su temi che in un contesto di disabilità acquistano un’importanza capitale. L’accessibilità è considerata una condizione necessaria al godimento dei diritti umani, come pure il rispetto per le differenze e l’accettazione della disabilità come parte della diversità umana.
L’articolo 4 definisce gli obblighi che derivano agli Stati parte dalle garanzie materiali della Convenzione. Tra questi, l’adozione di tutte le misure legislative, amministrative o di altra natura volte all’attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione (art. 4 cpv. 1 lett. a). Inoltre, all’articolo 4 capoverso 1 lettera c, è fatto presente che i diritti umani delle persone con disabilità non devono essere promossi unicamente nell’ambito di politiche specifiche. L’applicazione delle disposizioni della Convenzione costituisce infatti un compito trasversale dello Stato. Tutti i progetti legislativi e tutte le attività statali devono essere conformi alla Convenzione. Gli Stati parte devono astenersi dall’intraprendere ogni atto che sia in contrasto con la Convenzione e garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità alla stessa (art. 4 cpv 1 lett. d). La lettera e definisce gli obblighi di tutela che incombono allo Stato in caso di violazione del divieto di discriminazione da parte di persone, organizzazioni o imprese private.
Va infine menzionato l’articolo 33 sull’applicazione a livello nazionale e sul monitoraggio, che obbliga gli Stati a garantire la partecipazione delle persone con disabilità.
Attuazione
Rapporti degli Stati parte
Come previsto dall’articolo 35 della Convenzione, ogni Stato parte deve presentare al Comitato per i diritti delle persone con disabilità, tramite il segretario generale dell’ONU, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere agli obblighi sanciti dalla Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo. Il primo rapporto deve essere presentato entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione nel Paese interessato. Nel caso della Svizzera, quindi, nel maggio del 2016. Gli Stati parte devono presentare in seguito almeno ogni quattro anni un nuovo rapporto in cui illustrano in che misura hanno attuato le raccomandazioni formulate dal Comitato dopo l’esame del rapporto precedente. I rapporti di tutti gli Stati parte sono pubblicati sul sito web del Comitato. Gli Stati parte sono tenuti a mettere i propri rapporti a disposizione del pubblico.
Rapporti degli Stati parte - CDOS
Conferenza degli Stati parte
Gli Stati parte si riuniscono regolarmente per trattare le singole questioni inerenti all’attuazione della Convenzione.
Comitato per i diritti delle persone con disabilità
Come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, è istituito un Comitato per i diritti delle persone con disabilità composto di 18 membri, eletti dagli Stati parte, tenendo conto dei seguenti principi: equa ripartizione geografica, rappresentanza delle diverse forme di appartenenza culturale e dei principali sistemi giuridici, equa rappresentanza di genere e partecipazione di esperti con disabilità. I membri sono nominati per un periodo di quattro anni. Ogni due anni sono indette elezioni per il rinnovo di nove mandati.
Il Comitato esamina i rapporti degli Stati parte e formula proposte e raccomandazioni in merito che trasmette in seguito allo Stato interessato.
Comitato per i diritti delle persone con disabilità (in inglese)
Protocollo opzionale
Il Protocollo opzionale alla Convenzione del 13 dicembre 2006 è entrato in vigore il 3 maggio 2008 e permette alle persone con disabilità degli Stati che lo hanno firmato di presentare al Comitato per esame una comunicazione scritta. Adottato dall’Assemblea generale dell’ONU unitamente alla Convenzione, il Protocollo opzionale è un trattato di diritto internazionale a sé stante.
Conseguenze per la Svizzera
L’entrata in vigore della Convenzione costituisce un segnale politico-giuridico forte e chiaro in favore delle pari opportunità delle persone con disabilità. Con la sua ratifica, la Svizzera si è impegnata a realizzare a livello nazionale le garanzie dei diritti umani contenute nella Convenzione. La Convenzione definisce infatti standard minimi a cui tutti gli Stati parte devono attenersi nell’ambito dell’integrazione delle persone con disabilità. Le sue disposizioni hanno prevalentemente carattere programmatico e si rivolgono in primo luogo alle autorità incaricate di attuarle nei rispettivi settori di competenza.
Conformemente al principio del monismo prevalente in Svizzera, con l’adesione alla Convenzione quest’ultima è diventata automaticamente parte integrante del diritto svizzero.
Ulteriori informazioni
- Inclusion Handicap – Informazioni sulla Convenzione delle Nazioni Unite (in tedesco e francese)
