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Legge sui disabili LDis

La Costituzione federale vieta la discriminazione delle persone con disabilità (art. 8 cpv. 2) e prevede misure legislative per eliminare gli svantaggi (art. 8 cpv. 4). La legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3) concretizza questo mandato costituzionale in settori fondamentali.

A 20 anni di distanza dalla sua entrata in vigore, la LDis è in corso di revisione in Parlamento. Maggiori informazioni in merito sono disponibili al link seguente:

Revisione parziale della LDis

Scopo

La LDis crea le condizioni quadro affinché le persone con disabilità possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, coltivare in modo autonomo contatti sociali, seguire una formazione o una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa. I provvedimenti previsti dalla Costituzione federale per eliminare gli svantaggi non sono disciplinati soltanto nella LDis, ma anche in altre leggi (ad es. nella legge sulla formazione professionale, nella legge sul trasporto di viaggiatori e nella legge sulle telecomunicazioni).

Campo d’applicazione

La legge si applica:

  • alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico;
  • alle infrastrutture del trasporto pubblico: infrastrutture dei trasporti pubblici (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d’emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico;
  • alla fruizione di prestazioni;
  • alla formazione e alla formazione continua;
  • ai rapporti di lavoro retti dalla legge sul personale federale.

Disciplina inoltre il ruolo e i compiti dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità, il diritto di ricorso e di azione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni e la concessione di aiuti finanziari a progetti di promozione dell’integrazione di persone con disabilità.

Costruzioni e impianti

La LDis mira a migliorare l’accessibilità delle strutture aperte al pubblico, degli immobili di abitazione con più di otto unità abitative e degli edifici con più di 50 posti di lavoro, costruiti o rinnovati dopo la sua entrata in vigore. Come esempi di costruzioni e impianti di pubblico accesso si possono citare i negozi, le banche, i ristoranti, gli alberghi, le sale per spettacoli, i musei, le biblioteche, i parcheggi, i parchi pubblici, le piscine o gli stadi.

Trasporti pubblici

La LDis prevede che il Consiglio federale emani prescrizioni per assicurare alle persone con disabilità una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze. L’ordinanza concernente la concezione di una rete di trasposti pubblici conforme alle esigenze dei disabili definisce i requisiti funzionali applicabili alle attrezzature, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici (art. 1 cpv. 2 lett. a).

In base alla LDis, le costruzioni, gli impianti e i veicoli dei trasporti pubblici avrebbero dovuto essere adeguati alle esigenze delle persone con disabilità entro la fine del 2023. Le imprese non sono tuttavia riuscite a rispettare questa scadenza per circa 500 delle 1800 stazioni e fermate ferroviarie. In questi casi devono offrire misure provvisorie (assistenza da parte del personale ferroviario o, se necessario, un servizio navetta), fino a quando le persone con disabilità non potranno accedervi in modo autonomo.

L’Ufficio federale dei trasporti sostiene le imprese nell’attuazione della LDis. Per quanto riguarda i progetti di ristrutturazione delle stazioni ferroviarie non ancora realizzati, ha chiesto alle imprese uno scadenziario e un piano di finanziamento affinché l’attuazione non subisca ulteriori ritardi.

Prestazioni

La LDis si applica alle prestazioni fornite da privati, dall’amministrazione pubblica o da imprese, titolari di una concessione d’infrastruttura ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori. Vi rientrano le prestazioni offerte alla collettività da enti pubblici, quali il registro fondiario o il registro di commercio, e, in misura più limitata, quelle di privati, quali i gestori di ristoranti, alberghi, piscine o teatri. La LDis si applica anche alla formazione di base e continua, un settore che include tutte le offerte di formazione che rientrano nell’ambito di competenza della Confederazione.

Scolarizzazione di base

In Svizzera, la scuola dell’obbligo rientra nella sfera di competenza dei Cantoni. In base all’articolo 20 LDis è pertanto compito di questi ultimi provvedere affinché i fanciulli e gli adolescenti con disabilità possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche. Spetta ai Cantoni inoltre promuovere la loro integrazione nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate e rendere possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione l’apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.

Lavoro

La LDis si applica soltanto ai rapporti di lavoro retti dalla legge sul personale federale, ovvero limitatamente ai casi in cui il datore di lavoro è la Confederazione. A norma dell’articolo 13 LDis, la Confederazione deve, in quanto datore di lavoro, adoperarsi con ogni mezzo a sua disposizione per garantire alle persone con disabilità pari opportunità e adottare i provvedimenti necessari all’attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell’assunzione di personale.